Art. 1.

      1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita economica, sociale, culturale e civile e in ogni altro settore, la presente legge, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, reca disposizioni volte a favorire l'accesso alle nomine nei confronti del genere sottorappresentato.